La cittadinanza italiana si può acquistare automaticamente:

  1. per discendenza: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana senza limiti di discendenza (in derivazione materna purché nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione)
  2. per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”.
  3. per adozione: un minorenne adottato da cittadino italiano.

Nel caso di Ius Sanguinis (discendenza):

Condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

L’eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza, ragion per cui potrà essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano.

Peraltro, l’iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l’espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia. Si soggiunge, altresì, che qualora l’iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all’art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n.555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell’ambito della cui circoscrizione consolare risieda l’istante straniero originario italiano.

I documenti necessari a dover procedere sono (come da Circolare Ministeriale aprile 1991):

In virtù di una legge speciale del 9 dicembre 1987, per i documenti argentini bastano data, firma e timbro dell’Autorità Argentina.

Sia Italia che Argentina hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961.

In forza di ciò è possibile consegnare gli atti anche in lingua originale, facendoli certificare dalle autorità interne dello Stato membro della convenzione.

Nel caso dell’Argentina si tratta del Ministero degli Esteri. Un funzionario del Ministero potrà quindi attestare i documenti con un’apostille.

In questo modo la documentazione sarà valida anche se non in lingua italiana, ed un’eventuale traduzione potrà essere effettuata da un semplice professionista del settore in un secondo momento. In caso contrario bisognerà affidarsi ad un traduttore ufficiale, abilitato ad applicare su tutti i documenti il timbro arrecante “per traduzione conforme”.

La cittadinanza si può invece richiedere:

  1. per matrimonio
  2. per residenza
  • Per matrimonio: L’art 5 della legge n.91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio italiano, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero qualora, al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà, quindi 1 nel primo caso e un anno e mezzo nel secondo
  • Per residenza: Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:

Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.

Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.

Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all’adozione.

Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.

Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni.

Cittadino apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.

Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.

Per tutti i cittadini stranieri che rientrano in una delle fattispecie su indicate, è richiesto i possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o del reddito familiare se     appartenenti allo stesso nucleo familiare e sullo stesso stato di famiglia. Il reddito da considerare è quello relativo ai tre anni antecedenti alla domanda di cittadinanza nei seguenti limiti annuali:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni  ulteriore persona a carico.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di concessione della cittadinanza italiana può essere presentata dall’avvocato  al Ministero dell’Interno. Terminata questa fase, viene attivata, poi, l’istruttoria.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale l’avvocato potrà visualizzare le comunicazioni inviate dalla Prefettura concernenti:

–           l’avvenuta accettazione della domanda e l’avvio del procedimento;

–           l’eventuale irregolarità della documentazione allegata;

–           la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei      documenti allegati in formato elettronico.

Tali comunicazioni saranno precedute dall’invio all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo di domanda di un messaggio. Recenti modifiche sono state apportate alle procedure di acquisizione della cittadinanza italiana.

E’ stata portato da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione.

Le nuove regole sul termine di conclusione dei procedimenti (4 anni) si applicano ai nuovi procedimenti, alle pratiche già presentate e ai procedimenti già in corso

Inoltre, il Decreto inserisce un’ulteriore condizione richiesta per l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri per matrimonio e per residenza: quella di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1, del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

Avv. Ab. FLC

Giuseppe Panico